STATUTO PER l’ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“4cmp Academy APS”
ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e
della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “4cmp Academy APS”. Esso assume la forma giuridica
di associazione, apartitica e aconfessionale. L’associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.
L’Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di
accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
L’associazione ha sede legale in via Temistocle Calzecchi, n. 6 nel Comune di Milano (MI). Il trasferimento della sede
legale all’interno del Comune di Milano (MI) non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà
comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell’iscrizione
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS).
ART. 2 – (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.
ART. 3 – (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della
organizzazione stessa.
ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
ART. 5 – (Finalità e attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
La finalità istituzionale dell’Associazione è quella di promuovere la condivisione, l’approfondimento e la diffusione della
cultura musicale, degli audiovisivi e dei multimedia in tutti i suoi aspetti.
Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
secondo le lettere d), i) ed l) dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.
Le attività sopra esposte verrano perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
– promuovere e organizzare manifestazioni, saggi, spettacoli, concerti, convegni, seminari, concorsi, premi, rassegne,
festival, riunioni, congressi, studi, ricerche e corsi aventi per oggetto la musica, la ricerca musicologica, il settore degli
audiovisivi, dei multimedia, e tutte le attività culturali connesse;
– promuovere e sviluppare corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di Musica nell’ambito delle tecnologie
musicali, degli audiovisivi e dei multimedia;
– promuovere e sviluppare attività di cori, bande e filodrammatiche;
– gestire e promuovere corsi di musica/audiovisivi/multimedia e scuole stabili di musica anche in collaborazione con
scuole pubbliche, conservatori di musica e istituti superiori di studi musicali;
– diffondere le istituzioni e le esperienze musicali/audiovisive/multimediali in atto in Italia e all’estero, favorendo scambi,
visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;
– promuovere presso enti ed istituzioni locali e nazionali l’inserimento della musica, delle tecniche audiovisive e
multimediali quali elementi fondamentali della politica culturale, favorendo la realizzazione di concerti e manifestazioni;
– attivare iniziative musicali/audiovisive/multimediali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o
Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura
musicale/audiovisiva/multimediale;
– formare e aggiornare idonee figure professionali nell’ambito musicale/audiovisivo/multimediale;
– produrre strumenti editoriali connessi alla propria attività, quali dischi, libri, video partiture, arrangiamenti musicali e
altro;
– promuovere e organizzare iniziative didattico-educative volte a sostenere coloro che sono affetti da disturbi
dell’apprendimento anche ove non sia il disturbo primario.
Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la
produzione e scambio di beni e servizi. L’Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati,
di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.
É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano
rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte
dell’Organo di Amministrazione dell’Associazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) ma dovranno essere
coerenti con la finalità dell’Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all’articolo 6 del
D.Lgs. 117/2017.
ART. 6 – (Ammissione dei Soci)
Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’ente e si impegnano per
realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell’interessato,
entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli
associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni,
motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non può comunque essere posta rispetto l’ammissione di nuovi associati:
– alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
– alcuna discriminazione di qualsiasi natura.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di
azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato
entro un anno trascorso il quale l’Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in
un’altra sezione del Registro.
ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
– eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere
liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti
secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario,
consultare i verbali;
– votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
– prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all’articolo 26 del presente Statuto.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si
può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 8 – (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’associazione come meglio specificato all’articolo 24 del presente statuto.
ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione che provvederà
all’annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell’anno sociale in corso purché effettuato con
almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea. È comunque ammesso ricorso
al giudice ordinario.
ART. 10 – (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
– Presidente;
– Organo di controllo (eventuale);
– Organo di revisione (eventuale).
Essi sono liberamente eleggibili.
ART. 11 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo
(sul sito web istituzionale oppure affisso in Bacheca soci presso la sede operativa) da rendere pubblico almeno 15 giorni
prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data
di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di
comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal
libro dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene
necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la
sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta
elettronica.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Se l’Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee
separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di
associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
I soci possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata
indicata nell’avviso di convocazione.
ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea ordinaria e straordinaria)
L’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all’articolo 21 del presente Statuto e la relazione di
missione (quando prevista);
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) discute ed approva i programmi di attività;
i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio
direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese
devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
p) delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.
Laddove l’Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell’assemblea
potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari
opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tale deroga dovrà essere oggetto di
modifica del presente Statuto.
ART. 13 – (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti,
in proprio o in delega.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero
degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la
presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda
convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza.
Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando
l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei
soci.
Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che
siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:
1 voto fino a 100 associati o aderenti;
2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
5 voti oltre i 401 associati o aderenti.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi
possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
I membri dell’organo di amministrazione non possono votare:
– nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l’approvazione di bilanci e rendiconti);
– nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente
dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 – (Organo di amministrazione)
L’Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali
amministratori spetta all’assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto
costitutivo. Coloro che vengono nominati all’interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza.
L’organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque
essere dispari) membri eletti dall’assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso
dall’Assemblea prima della votazione.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo
diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali). Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più
amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui
fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei
presenti; in caso di parità l’argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere
riproposta.
L’organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che
contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche
entro 3 giorni.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:
– redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
– elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall’assemblea;
– si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l’Associazione ed i soci;
– provvede alla domanda di iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
– delibera sull’esclusione degli associati.
Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza dell’ente, precisando se è disgiunta o congiunta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
L’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l’obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio
(secondo quanto previsto dall’articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all’Assemblea dei Soci.
ART. 16 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea;
convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo
presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di
amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni.
ART. 17 – (Organo di controllo – eventuale)
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile
iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico
affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di
organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso
può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.
Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può
denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denunzia nella
relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo
deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
ART. 18 – (Organo di Revisione legale dei conti – eventuale)
Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato aduno specifico affare ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
ART. 19 – (Risorse economiche – Patrimonio)
Le risorse economiche e il Patrimonio dell’associazione sono costituiti da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell’Associazione. Le
quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell’Associazione, al fine dell’eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una
somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.
ART. 20 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria
vita ai sensi dell’art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte
dalla legge) nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste
(civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
Si considerano distribuzione indiretta di utili:
– la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali
non proporzionati all’attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli
previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli
previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
– salvo che tali prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l’Associazione o
ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il
terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
ART. 21 – (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai
sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall’Organo di Amministrazione e approvato dall’Assemblea degli associati.
Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri
dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 a seconda
dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
Bilancio.
Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 22 – (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l’Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del
Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni
dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Inoltre, se l’Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro
annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della
rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
ART. 23 – (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche
dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso,
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del
numero degli associati.
I rapporti tra l’associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato
dall’organizzazione.
ART. 24 – (Volontari – Assicurazione)
L’associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito
Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che
saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune,
attraverso l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle
tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile
verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al
personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli
operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi
dei volontari di cui all’art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede
esclusione.
ART. 25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art.
13. In tal caso, e nel caso di eventuale estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017, su deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione diverrà efficace solo una volta
acquisito il parere favorevole dell’ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il
meccanismo del silenzio-assenso) o del Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.
Art. 26 – (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)
Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui
l’Associazione dovesse far parte):
1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri
elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto
sociale delle attività svolte).
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l’Associazione dovesse superare con
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).
L’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri
organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a
cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una
domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli,
di divulgarne le informazioni contenute. L’esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile
Legale dell’Associazione o di un suo delegato.
ART. 27 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile
e dalle leggi vigenti in materia.
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli
articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il
pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.