SIAE e intelligenza artificiale: è possibile depositare un’opera realizzata con l’AI?

Indice

La guida SIAE ha risposto a queste domande pubblicando, a fine luglio, Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore – Guida per autori ed editori. In questo documento sono raccolte in modo organico le indicazioni operative disponibili sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore creativo.

Questo articolo si basa integralmente sulla lettura diretta della guida ufficiale SIAE e dei testi normativi ai quali il documento fa riferimento:

Ogni affermazione riportata nei paragrafi che seguono è verificabile a partire da queste fonti.

Perché oggi si parla di AI e diritto d’autore

Negli ultimi due anni l’intelligenza artificiale generativa ha modificato profondamente il modo in cui molti musicisti, producer e compositori affrontano il processo creativo. Se inizialmente questi strumenti venivano utilizzati soprattutto per scrivere testi o generare immagini, oggi sono in grado di realizzare brani musicali completi.

È possibile utilizzare ChatGPT o Claude per sviluppare un concept, organizzare le idee o scrivere una prima bozza di un testo. Strumenti come Suno e Mureka possono invece generare un brano completo partendo da una descrizione testuale oppure da materiale fornito dall’utente. C’è poi Google Flow, la nuova piattaforma di Google per la creazione di contenuti audiovisivi, che permette di combinare video, immagini, dialoghi e musica all’interno dello stesso processo creativo.

Questa evoluzione tecnologica ha inevitabilmente aperto numerosi interrogativi sul diritto d’autore. Se una parte della musica è stata generata da un sistema di intelligenza artificiale, chi può essere considerato autore dell’opera? È possibile depositare il brano in SIAE? L’utilizzo di questi strumenti comporta la perdita della tutela prevista dalla legge?

La guida SIAE non introduce una nuova normativa, ma interpreta e applica il quadro legislativo vigente, fornendo indicazioni pratiche agli autori e agli editori. Nei paragrafi che seguono ne ripercorriamo i passaggi più rilevanti per chi produce musica.


L’intelligenza artificiale non è tutta uguale

Uno dei primi chiarimenti forniti dalla guida riguarda una distinzione fondamentale. Da molti anni conviviamo con strumenti basati sull’intelligenza artificiale senza attribuire loro particolare attenzione. Algoritmi che riducono il rumore di fondo, separano automaticamente le tracce di un mix o trascrivono registrazioni vocali fanno ormai parte della quotidianità di musicisti e tecnici del suono. Anche i sistemi di raccomandazione delle piattaforme di streaming utilizzano da anni tecniche di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale generativa rappresenta però qualcosa di diverso. Questi sistemi non si limitano ad analizzare o migliorare contenuti esistenti, ma sono in grado di generarne di nuovi: testi, immagini, musica, audio o video. Per riuscirci vengono addestrati su enormi quantità di dati. Una volta addestrati, sono in grado di generare nuovi contenuti in risposta alle richieste dell’utente. È proprio questa capacità di creare nuovi contenuti ad aver riportato il diritto d’autore al centro del dibattito. 

Il quadro normativo di riferimento

Prima di entrare nel merito, è utile richiamare il quadro normativo che la guida SIAE assume come riferimento. Il documento si colloca nel solco di due interventi legislativi recenti.

Il primo è il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e destinato a produrre pieni effetti in modo scaglionato tra il 2025 e il 2027. Il regolamento europeo definisce le regole applicabili ai fornitori e agli utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale nel mercato unico.

Il secondo è la Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Si tratta della prima legge italiana dedicata organicamente all’intelligenza artificiale. Ai fini del diritto d’autore, l’articolo 25 della legge modifica l’articolo 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore intervenendo su due fronti. Da un lato la legge ribadisce che il diritto d’autore tutela le opere frutto della creatività umana; dall’altro chiarisce che tale tutela può estendersi anche alle opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. La stessa normativa introduce inoltre l’articolo 70-septies, che disciplina l’utilizzo di opere e altri materiali per attività di Text and Data Mining destinate all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

È in questo quadro che si inseriscono le indicazioni operative della guida SIAE, alle quali dedichiamo i paragrafi seguenti.

guida siae AI
guida siae AI

Perché il diritto d’autore è diventato così importante

La guida individua due questioni principali.

  • La prima riguarda l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Per imparare a generare musica, immagini o testi, questi sistemi devono analizzare enormi quantità di opere. Da qui nasce il problema dell’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore e della necessità, in molti casi, di ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
  • La seconda riguarda invece gli output prodotti dall’intelligenza artificiale. Se un sistema genera una canzone, un testo o un’immagine, è necessario stabilire se tali contenuti possano essere considerati opere dell’ingegno e, soprattutto, chi possa esserne riconosciuto autore. Sono proprio questi gli aspetti sui quali si concentra gran parte della guida pubblicata da SIAE. 

L’opt-out esercitato da SIAE

Tra le informazioni meno conosciute riportate dalla guida vi è l’esercizio del cosiddetto opt-out. Nel 2024 SIAE, nell’ambito del mandato ricevuto dai propri associati, ha esercitato il diritto di opporsi all’utilizzo delle opere amministrate per attività di Text and Data Mining finalizzate all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. In altre parole, le opere del repertorio amministrato da SIAE non possono essere utilizzate per il training dei modelli senza una preventiva autorizzazione e senza la definizione delle relative condizioni economiche. La stessa guida precisa però che questa decisione non può avere effetti retroattivi e non esclude che alcuni modelli possano essere stati addestrati prima dell’esercizio dell’opt-out oppure senza rispettarlo. Va precisato che l’opt-out esercitato nel 2024 riguarda il repertorio musicale, testuale e delle altre opere per le quali SIAE intermedia i diritti esclusivi di riproduzione. Per le opere cinematografiche e assimilate, per le quali SIAE non intermedia tali diritti, l’opt-out non è stato esercitato; la guida chiarisce tuttavia che l’equo compenso previsto per queste opere non copre in ogni caso l’utilizzo per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.

È possibile depositare un’opera realizzata con l’aiuto dell’AI?

È probabilmente la domanda che interessa maggiormente musicisti e producer. La risposta, però, non è un semplice sì o no. La guida conferma che un’opera realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale può essere depositata, ma a una condizione fondamentale: secondo la normativa italiana, possono beneficiare della tutela del diritto d’autore soltanto le opere che costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Di conseguenza, il semplice utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non impedisce automaticamente il deposito dell’opera. Ciò che assume rilievo è il ruolo svolto dall’autore nel processo creativo e il contributo personale apportato al risultato finale. Per questo motivo la guida distingue tra un utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla creatività, che può condurre a un’opera tutelabile, e un utilizzo nel quale il contenuto venga generato integralmente dal sistema senza un successivo intervento creativo significativo da parte dell’autore. In quest’ultimo caso l’opera potrebbe non possedere i requisiti richiesti dalla normativa italiana. La guida ribadisce inoltre che l’intelligenza artificiale non può essere considerata autore, coautore o titolare dei diritti economici dell’opera. I diritti continuano a poter appartenere esclusivamente a una persona fisica.

La responsabilità del deposito

Depositare un’opera presso SIAE significa dichiarare che essa rappresenta il risultato del proprio lavoro intellettuale. La guida chiarisce che SIAE non effettua una valutazione preventiva dell’originalità dell’opera, né verifica sistematicamente l’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Il deposito viene accettato sulla base delle dichiarazioni rese dall’autore, che se ne assume la piena responsabilità.

La guida è però esplicita nel richiamare le conseguenze che una dichiarazione non veritiera può comportare. Sul piano interno all’ente, la falsa attribuzione di paternità o la falsa attestazione di originalità possono determinare sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento Generale SIAE, fino all’esclusione per giusta causa, con conseguente cessazione della tutela e della gestione dell’opera. A queste si aggiungono, sul piano esterno, le possibili conseguenze legali derivanti dalla violazione dei diritti di terzi, nel caso in cui l’opera depositata contenga materiale protetto utilizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Eventuali contestazioni o segnalazioni sono valutate successivamente al deposito secondo le procedure previste dall’ente. In caso di dubbi sulla corretta qualificazione dell’opera, la stessa guida raccomanda di valutare con attenzione il proprio apporto creativo prima del deposito e, se necessario, di richiedere chiarimenti alle strutture SIAE competenti.

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L’intelligenza artificiale entra in ogni fase della produzione musicale

Uno degli aspetti più interessanti emersi negli ultimi anni è che l’intelligenza artificiale non interviene più in un singolo momento del processo creativo. Oggi può accompagnare l’intera produzione di un brano.

Un producer può utilizzare ChatGPT per sviluppare un’idea iniziale, ricorrere a Suno o Mureka per sperimentare una direzione stilistica, impiegare strumenti di AI per separare gli stem di una registrazione, restaurare un vecchio campionamento, creare nuovi suoni, assistere il mixaggio, automatizzare parte del mastering e infine intervenire manualmente su arrangiamento, registrazione e produzione. In altri casi l’AI può essere utilizzata esclusivamente per generare una melodia, una voce sintetica, una progressione armonica o una prima bozza sulla quale costruire successivamente il lavoro definitivo.

Questa evoluzione rende sempre più difficile individuare un momento preciso in cui inizi o termini il contributo dell’intelligenza artificiale. Sempre più spesso il risultato finale nasce dall’alternanza continua tra decisioni prese dall’autore e strumenti che intervengono in diverse fasi della produzione.

Usare l’intelligenza artificiale in sicurezza: i consigli della guida

Un capitolo della guida SIAE è dedicato ai consigli pratici per un utilizzo consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta di indicazioni che riguardano direttamente chiunque, nella produzione musicale, faccia oggi ricorso a questi strumenti.

Il primo aspetto

Il primo aspetto riguarda ciò che viene inserito nei prompt. Alcuni servizi, in base ai propri termini d’uso, possono acquisire diritti sui contenuti caricati dagli utenti o utilizzarli per l’addestramento dei propri modelli. Inserire in un sistema di intelligenza artificiale generativa una propria opera inedita, uno stem, un testo o un demo può comportare quindi una perdita di controllo su quel materiale. Il rischio è ancora più concreto quando si caricano opere di terzi delle quali non si detengono i diritti Per questo la guida suggerisce di verificare con attenzione le impostazioni della piattaforma che si utilizza e, quando possibile, di attivare le opzioni che permettono di escludere i propri contenuti dalle attività di training, di limitare la condivisione con altri utenti o con il fornitore del servizio e di utilizzare le modalità “private” o “non training” ove disponibili. Nel dubbio, la regola d’oro indicata dalla guida è di evitare di inserire nei prompt contenuti originali non ancora pubblicati o opere di terzi non autorizzate.

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Immagine illustrativa generata con AI. Non rappresenta un’interfaccia reale.

Il secondo aspetto

Il secondo aspetto riguarda invece l’output. I contenuti generati da un sistema di intelligenza artificiale possono in alcuni casi riprendere frammenti di materiale protetto, in particolare quando il sistema è stato addestrato in modo massivo, o non autorizzato, su determinate opere. Anche l’uso dell’output può quindi esporre al rischio di violare, seppure involontariamente, i diritti di terzi. La guida raccomanda di non utilizzare mai i contenuti generati in modo acritico e, in caso di dubbi sull’originalità, di effettuare una verifica prima della pubblicazione o della diffusione.

SIAE e intelligenza artificiale: le questioni ancora aperte

È proprio questa evoluzione dei flussi di lavoro a mettere in evidenza uno degli aspetti che la stessa guida riconosce come ancora aperto. Il documento afferma che un’opera può beneficiare della tutela del diritto d’autore quando costituisce il risultato del lavoro intellettuale dell’autore, ma non stabilisce quale debba essere, in termini concreti, il livello minimo di apporto creativo umano necessario.

Pensiamo ad alcuni esempi. Un autore potrebbe scrivere interamente testo e melodia affidando all’intelligenza artificiale la realizzazione dell’arrangiamento. Un producer potrebbe invece comporre personalmente tutta la parte strumentale utilizzando l’AI esclusivamente per sviluppare una linea melodica o una performance vocale. Oppure potrebbe utilizzare una piattaforma come Google Flow all’interno di un progetto audiovisivo più ampio. La guida non fornisce una risposta specifica per ciascuno di questi scenari e riconosce che, in caso di controversia, sarà necessario valutare il singolo caso concreto. 

Intervenire in modo sostanziale sul materiale generato

Questa considerazione porta anche a un’altra riflessione pratica. Se l’obiettivo è utilizzare strumenti come Suno, Mureka o altri sistemi generativi come punto di partenza per sviluppare un’opera personale, il semplice utilizzo dell’AI non è sufficiente. Perché il risultato possa rappresentare realmente il proprio lavoro intellettuale è necessario intervenire in modo sostanziale sul materiale generato.

Questo significa, ad esempio, comprenderne la struttura armonica, riscrivere una melodia, modificare l’arrangiamento, sostituire timbri e suoni, ripensare la forma del brano o ricostruirne alcune parti all’interno della propria DAW. Sono competenze che richiedono conoscenze di composizione, arrangiamento e produzione musicale, non soltanto la capacità di scrivere un buon prompt.

Più il contributo creativo dell’autore è significativo, maggiore è la possibilità che il risultato finale rappresenti effettivamente le sue scelte artistiche. È proprio questo il principio richiamato dalla guida SIAE quando afferma che l’opera deve essere il risultato del lavoro intellettuale dell’autore, senza però indicare una soglia precisa oltre la quale tale contributo possa considerarsi sufficiente. In altre parole, l’AI può fornire il punto di partenza, ma non può sostituire il percorso creativo che porta alla realizzazione dell’opera.

Conclusioni

La guida pubblicata da SIAE rappresenta uno dei primi documenti organici dedicati al rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore nel settore creativo italiano. Pur fornendo indicazioni operative sul deposito delle opere, sull’utilizzo dei sistemi di AI e sulla tutela del repertorio amministrato, il documento evidenzia anche come alcune delle questioni più rilevanti siano ancora prive di una risposta definitiva. L’evoluzione estremamente rapida delle tecnologie di generazione musicale rende infatti difficile individuare criteri validi per ogni possibile flusso di lavoro.

Il principio di riferimento rimane però chiaro: secondo la normativa richiamata dalla stessa guida, un’opera può beneficiare della tutela del diritto d’autore quando costituisce il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Saranno l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza a chiarire, nei prossimi anni, come questo principio dovrà essere applicato ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale che stanno trasformando il modo di creare musica.

Per musicisti, producer e compositori questo significa una cosa molto semplice: l’intelligenza artificiale può ormai far parte del processo creativo, ma non elimina la necessità di conoscere la musica, la composizione e la produzione. Al contrario, più questi strumenti diventeranno potenti, maggiore sarà l’importanza delle competenze necessarie per utilizzarli in modo consapevole e trasformarne i risultati in opere realmente personali, frutto di un autentico apporto creativo.

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